PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della via Flaminia).

      1. Lo Stato riconosce l'importanza dell'antico percorso della via Flaminia, di seguito denominato «via Flaminia», quale risorsa storica, culturale e ambientale di notevole interesse pubblico.
      2. Allo scopo di cui al comma 1, lo Stato, di intesa con le regioni attraversate dalla via Flaminia, promuove, ai sensi del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la tutela, la valorizzazione e il recupero della via Flaminia e dei territori circostanti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del percorso storico della via Flaminia;

          b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato e alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorare le possibilità di rivisitazione;

          c) realizzazione di opere di restauro scientifico e di risanamento conservativo dei siti di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate dall'antico tracciato, al fine del miglioramento della pubblica fruizione;

          d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-artistico e ambientale;

          e) realizzazione di un sistema museale diffuso che colleghi le più importanti

 

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realtà museali adiacenti e inerenti alla via Flaminia, valorizzando il progetto con le nuove tecnologie multimediali.

Art. 2.
(Istituzione del Parco archeologico della via Flaminia).

      1. Ai fini della salvaguardia e della tutela del patrimonio storico e monumentale costituito da una delle più importanti arterie stradali di epoca romana, è istituito il Parco archeologico della via Flaminia, di seguito denominato «Parco».

Art. 3.
(Istituzione della fondazione).

      1. Il Parco, alla cui gestione provvede un'apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza dei Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono partecipare le regioni Lazio, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, le province di Roma, Viterbo, Terni, Perugia, Pesaro e Urbino, Rimini e i comuni attraversati dalla via Flaminia, nonché università, fondazioni bancarie, altri soggetti pubblici e privati e rappresentanti delle soprintendenze competenti per i beni archeologici dei territori interessati.
      3. Il direttore del Parco è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
      4. Per la gestione del Parco, alla fondazione sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini

 

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della tutela del paesaggio e del ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

          c) recupero dell'antico tracciato e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti allo scopo di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici;

          d) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

          e) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

          f) interventi in parchi naturali, oasi e aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

          g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso e alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica.

Art. 4.
(Istituzione di un fondo speciale).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un

 

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fondo speciale con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 5.
(Accordo di programma).

      1. Ai fini dei perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province e i comuni interessati stipulano, di intesa con la fondazione, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.
(Contributi a carico del fondo speciale).

      1. Per gli interventi previsti dalla presente legge riguardanti beni non statali, sono concessi contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 5, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il soggetto privato e deve prevedere la non trasferibilità dei beni immobili per almeno quindici anni e la conservazione della destinazione d'uso prevista dal progetto per lo stesso periodo.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.